Nella vertenza, il Porto di Civitavecchia S.p.A. è affiancato dall’avvocato Marco Di Siena; la Regione Lazio è assistita dall’avvocato Tiziana Ciotola.
Con sentenza n. 1033/07/2020, depositata in data 21 febbraio 2020 e non notificata, la Commissione Tributaria Regionale del Lazio, rigettava l’appello proposto dalla società Compagnia Porto di Civitavecchia S.p.A. avverso la sentenza n. 10380/26/2018 della Commissione Tributaria Provinciale di Roma che aveva integralmente rigettato l’impugnazione della società contribuente avverso un atto di accertamento emesso dalla regione Lazio, per l’imposta regionale anno 2014 relativa alla concessione del demanio rilasciata dall’Autorità portuale, dichiarando compensate le spese di lite.
La Commissione Tributaria Regionale, premesso che erano prive di fondamento le questioni relative a presunti vizi formali della notifica, richiamata la normativa di riferimento, riteneva che la pretesa impositiva della regione Lazio era pienamente legittima, dovendo trovare applicazione i pacifici principi giurisprudenziali secondo cui le differenze fra le concessioni marittime rilasciate alla regione e quelle rilasciate dalla autorità portuale riguardano i titolari del potere di rilascio ed i criteri di determinazione del canone concessorio e non anche la titolarità del diritto dominicale demaniale sul bene concesso che è sempre statale o la finalità della concessione che è sempre funzionale al perseguimento di un interesse pubblicistico.
Rilevava che, nel caso in esame, era la legge a fissare gli elementi essenziali del tributo: i soggetti passivi (i concessionari dei beni dello Stato), il presupposto dell’imposta (esistenza di un canone di concessione), la base imponibile (il canone concessorio), la aliquota da applicare e gli interessi moratori, restando unicamente demandata all’ Autorità portuale di determinare, con normativa secondaria, la base imponibile, nel rispetto del principio della riserva di legge, sulla scorta di criteri prestabiliti.
Avverso la suindicata sentenza la Compagnia Porto di Civitavecchia S.p.A. propone ricorso per cassazione affidato a quattro motivi.
La regione Lazio resiste con controricorso.
La Corte rigetta il ricorso; compensa le spese; visto l’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, come modificato dalla legge n. 228 del 2012 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, a carico della parte ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art.13, se dovuto.
Involved fees earner: Marco Di Siena – Chiomenti;
Law Firms: Chiomenti;
Clients: Compagnia Portuale Civitavecchia; Regione Lazio;