Nella vertenza, la Cooperativa sociale e di lavoro-operatori sanitari associati – O.S.A. è affiancata dall’avvocato Mauro Renna; Areacom Abruzzo è assistita dagli avvocati Eugenio Galluppi e Fabrizio Rulli; Soc. Coop. Matrix è difesa dall’avvocato Vincenzo Antonucci; Medicasa Italia S.p.A. è rappresentata dagli avvocati Filippo Brunetti e Alfredo Vitale.
Con ricorso proposto innanzi al Tar Abruzzo, la Cooperativa sociale e di lavoro – operatori sanitari associati – O.S.A. società cooperativa sociale – Onlus, in proprio e quale mandataria dell’ATI costituita con la Horizon service società cooperativa sociale, impugnava due note del 22 marzo e del 5 aprile 2023, a firma del direttore generale dell’Agenzia regionale di informatica e committenza, relative all’aggiudicazione della procedura aperta per la conclusione di accordi quadro con più operatori economici, ai sensi dell’art. 54, comma 4, lettera a), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici), per l’affidamento del servizio di cure domiciliari per i pazienti residenti nel territorio della Regione Abruzzo, oltre che gli allegati schemi di contratto quadro.
La ricorrente agiva, altresì, per la declaratoria di inefficacia degli accordi quadro e dei contratti eventualmente stipulati con gli aggiudicatari e per la conseguente condanna dell’Amministrazione al risarcimento del danno in forma specifica, mediante la stipulazione dell’accordo quadro con la ricorrente medesima per l’importo complessivamente previsto per ciascun ambito territoriale e il suo subentro nei contratti eventualmente stipulati.
Con la sentenza impugnata, il Tar Abruzzo declinava la giurisdizione in favore del giudice ordinario, condannando la ricorrente alla refusione delle spese processuali in favore dell’Amministrazione resistente e compensandole tra le altre parti del giudizio.
Avverso la predetta sentenza ha interposto appello la ricorrente in primo grado, sostenendo la sussistenza della giurisdizione del giudice amministrativo e istando per l’adozione delle opportune misure cautelari anche monocratiche. Con decreto presidenziale n. 4186 dell’11 ottobre 2023, ravvisati «elementi di fondatezza» dell’appello e ritenuto prevalente l’interesse al mantenimento della res adhuc integra, sono stati sospesi l’esecutività della sentenza appellata e gli atti impugnati con il ricorso in primo grado.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, sezione terza, accoglie l’appello e, per l’effetto, in riforma della sentenza di primo grado, dichiara la giurisdizione del giudice amministrativo e rimette gli atti al Tar Abruzzo.
Involved fees earner: Vincenzo Antonucci – Antonucci Vincenzo Avvocato; Fabrizio Rulli – Avv. Fabrizio Rulli; Filippo Brunetti – Chiomenti; Alfredo Vitale – Chiomenti; Mauro Renna – Renna & Vivani; Eugenio Galluppi – Studio Legale Avv. Eugenio Galluppi;
Law Firms: Antonucci Vincenzo Avvocato; Avv. Fabrizio Rulli; Chiomenti; Renna & Vivani; Studio Legale Avv. Eugenio Galluppi;
Clients: AreaCom – Agenzia regionale dell’Abruzzo per la Committenza; Consorzio Matrix – Cooperativa Sociale; Cooperativa Sociale e di Lavoro Operatori Sanitari Associati (OSA); Medicasa Italia S.p.A.;