Falso in Bilancio: tutti assolti se i criteri difformi sono inseriti nella nota integrativa

Falso in Bilancio

Se i criteri di stima sono difformi da quelli disposti dal codice civile o dai principi contabili internazionali, ma le ragioni sono indicate nella nota integrativa, il reato di falso in bilancio non sussiste.

In data 27 maggio 2016, le Sezioni Unite della Suprema Corte di cassazione hanno depositato le motivazioni della sentenza n. 22474/16 – volta a dirimere la contrastata questione dell’attuale rilevanza penale del falso valutativo ex artt. 2621 e 2622 c.c. all’indomani dell’abrogazione letterale dell’inciso “ancorchè oggetto di valutazioni” dalle medesime fattispecie di reato ad opera della legge di riforma n. 69/2015.

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Author: Andrea Orabona

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