Nel contenzioso, la società Officine Meccaniche Villa & Bonaldi S.p.A. è assistita dall’avvocato Enrico Santin.
La Soc. Officine Meccaniche Villa & Bonaldi s.p.a. ha proposto ricorso avverso il silenzio rifiuto formatosi a seguito di istanza di rimborso presentata ai sensi dell’art. 19, comma 1, lett. g), del d.P.R. n. 546 del 1992, avente per oggetto l’IVA versata per l’anno 2013-2014, di euro 239.607,28, in esecuzione di avvisi di accertamento non impugnati ed adempiuti con pagamento rateale.
La Commissione tributaria provinciale di Cremona, con sentenza n. 36/2017, depositata in data 18 gennaio 2017, aveva rigettato il ricorso, compensando le spese processuali.
La Commissione tributaria regionale ha rigettato l’appello della società contribuente, ritenendo che l’inadempimento degli obblighi di versamento dell’imposta dovuta per acquisti eccedenti il limite del plafond di cui all’art. 8, comma 1, lett. c), del d.P.R. n. 633 del 1972, costituiva una violazione di carattere sostanziale che, quindi, non dava diritto alla detrazione illustrata nella circolare 35/E del 2013 dell’Agenzia delle Entrate e che, nel caso in esame, il pagamento della maggiore imposta era stato frutto di un avviso di accertamento e non di un spontaneo adempimento della società.
La società Officine Meccaniche Villa & Bonaldi s.p.a. ha proposto ricorso per cassazione con atto affidato a due motivi.
L’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo la causa nel merito, accoglie il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado.
Involved fees earner: Enrico Santin – Studio Legale SD;
Law Firms: Studio Legale SD;
Clients: Villa & Bonaldi;