Nel contenzioso, Autostrade per l’Italia S.p.A. è affiancata dagli avvocati Giuseppe Pizzonia, Laura Trimarchi e Luisa Torchia; la Provincia di Teramo è assistita dagli avvocati Vincenzo Cerulli Irelli e Antonio Zecchino.
Con ricorso al Tribunale amministrativo dell’Abruzzo, Autostrade per l’Italia s.p.a. riassumeva, ai sensi dell’art. 105, comma 3, Cod. proc. amm., il gravame teso all’annullamento del verbale di accertamento e contestazione n. 10 del 19 febbraio 2018 emesso dalla Provincia di Teramo, a seguito della sentenza n. 3517 del 2019 con cui il Consiglio di Stato aveva accolto l’appello proposto dalla società avverso la sentenza n. 281 del 2018, con cui il suddetto Tribunale aveva dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.
La ricorrente gestisce l’Autostrada Adriatica A14 – che in alcuni tratti attraversa parte del territorio della Provincia di Teramo – in forza di concessione originariamente assentita ai sensi della legge 24 luglio 1961, n. 729 ed attualmente disciplinata dalla convenzione del 12 ottobre 2007, approvata ai sensi dell’articolo 8-duodecies, del d.l. 8 aprile 2008, n. 59 (convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101).
Il provvedimento impugnato si riferiva ai punti in cui il tracciato autostradale “scavalca”, con pontoni o viadotti, le strade provinciali, relativamente ai quali la Provincia di Teramo aveva in un primo momento chiesto alla ricorrente – con atti di accertamento e liquidazione impugnati innanzi al giudice ordinario – il pagamento del canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP), previsto dall’art. 63 del d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446.
Successivamente, con il gravato provvedimento, la medesima Provincia aveva contestato, in via amministrativa, il carattere abusivo della presunta “occupazione” di suolo pubblico provinciale operata mediante i suddetti cavalcavia e pontoni, in quanto effettuata in assenza di concessione, con conseguenti sanzioni amministrative.
Con sentenza 29 dicembre 2020, n. 551, il giudice adito respingeva il ricorso, sul presupposto che la ricorrente, ancorché concessionaria della gestione del servizio pubblico costituito dalla rete autostradale, fosse tenuta, a norma del Regolamento provinciale COSAP (di quale neppure era stata contestata la legittimità) a chiedere il rilascio di apposita concessione per l’occupazione dello spazio sovrastante le strade provinciali con pontoni, viadotti ed altri attraversamenti aerei.
In difetto di concessione, ad avviso del primo giudice, detta occupazione doveva ritenersi abusiva, trovando così giustificazione l’esercizio da parte della Provincia di Teramo del potere sanzionatorio.
Il Consiglio di Stato ritienene i motivi di appello, aventi ad oggetto la stessa possibilità di assoggettare singole parti di una rete autostradale facente parte del demanio dello Stato all’obbligo di ottenere una concessione di occupazione di territorio provinciale (o comunale) e, quindi, al correlato obbligo di corrispondere il COSAP, siano assorbenti delle ulteriori censure dedotte dall’appellante; stante cheper oltre quarant’anni la presenza dell’infrastruttura autostradale nell’ambito della Provincia non avrebbe mai determinato alcuna contestazione in ordine al suo possibile carattere “abusivo”.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull’appello principale, come in epigrafe proposto, lo accoglie, per l’effetto accogliendo, in riforma della sentenza impugnata, il ricorso originariamente proposto da Autostrade per l’Italia s.p.a. Respinge l’appello incidentale.
Involved fees earner: Vincenzo Cerulli Irelli – Cerulli Irelli – Lorizio & Associati; Luisa Torchia – Torchia Studio Legale; Giuseppe Pizzonia – Tremonti Romagnoli Piccardi e Associati; Laura Trimarchi – Tremonti Romagnoli Piccardi e Associati;
Law Firms: Cerulli Irelli – Lorizio & Associati; Torchia Studio Legale; Tremonti Romagnoli Piccardi e Associati;
Clients: Autostrade per l’Italia Spa; Provincia di Teramo;